Bologna: tre ricorsi al TAR sulla variante urbanistica e altrettante sentenze a favore del Comune in merito alla nuova categoria (B3) introdotta per gli appartamenti destinati agli affitti.
Il TAR – condividendo l’assunto da cui ha preso le mosse l’Amministrazione bolognese, ovvero che la crescita delle locazioni turistiche brevi ha impatti importanti sul tessuto urbanistico e sulla gestione dei servizi – ha riconosciuto la piena legittimità, per il Comune, di utilizzare gli strumenti urbanistico-edilizi di sua competenza per disciplinare l’insediamento delle locazioni turistiche brevi sul territorio, anche in maniera difforme rispetto alle regole vigenti per gli immobili destinati ad abitazione permanente. Le norme introdotte dal Comune, hanno convenuto i giudici, rientrano infatti tra le sue competenze in materia di governo e pianificazione del territorio, senza costituire alcun indebito sconfinamento negli ambiti dell’ordinamento civile o della tutela della libertà di iniziativa economica.
In particolare, è stata riconosciuta la legittimità dell’introduzione della nuova specifica destinazione d’uso B3 per gli alloggi destinati a locazioni brevi, nonché della richiesta che questi ultimi rispettino determinati standard minimi dimensionali. Ancora, sono state ritenute ragionevoli e proporzionate le concrete misure di regolamentazione degli affitti brevi introdotte, riconoscendo che hanno la loro ragion d’essere nel contemperamento con altri valori ugualmente meritevoli di tutela, come la necessità di favorire l’immissione nel mercato di unità abitative per single, studenti e lavoratori non residenti.
I giudici hanno inoltre riconosciuto sotto tutti i profili (tra cui quelli della partecipazione dei cittadini, della trasparenza e delle motivazioni addotte) la correttezza dei procedimenti e degli atti con cui il Comune ha approvato la variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) e le modifiche al Regolamento Edilizio.
Rilevanza dei pronunciamenti del Tar
I pronunciamenti del Tar sono importanti per vari motivi, stabilendo che la nuova destinazione d’uso B3 per gli affitti turistici è legittima. Con essa, anche la separazione chiara tra l’uso propriamente residenziale delle abitazioni e quello turistico ricettivo, consentendo quindi alle Amministrazioni di monitorare in modo chiaro le dinamiche del mercato immobiliare e anche di regolamentare i diversi fenomeni in modalità differenti.
Ciò ristabilisce la capacità dei Comuni di poter governare i processi sul territorio, aspetto fondamentale per accompagnare le trasformazioni urbane e legarle ai bisogni delle persone contro ogni dinamica di tipo speculativo.



